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Sostieni le attività di Reach Italia, contribuendo a donare un futuro migliore a chi è afflitto da gravi difficoltà quotidiane. Con la nostra associazione puoi sostenere un nostro progetto, supportare una nostra campagna di sensibilizzazione o promuovere iniziative semplici ed efficaci, che sostengono il nostro lavoro quotidiano a sostegno dei bambini e delle comunità più povere. Un'azienda acquisirà vantaggi in termini d'immagine, magari attraverso idee specifiche e coerenti con il proprio settore.

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Progetto Water and Sanitation a Dori

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E' possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100 comma 2 del Dpr 917/86).

OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).

NOTE

  • In fase di dichiarazione dei redditi, quando si presentano le ricevute di versamento al proprio commercialista, è bene richiedere la DEDUZIONE di tali donazioni dal reddito imponibile, piuttosto che fruire, come spesso avveniva in passato prima dell'entrata in vigore della Legge 35/2005 "Più Dai Meno Versi", della sola DETRAZIONE del 19%. La differenza (dal 45% al 19%!) può risultare conveniente!
  • La deducibilità delle donazioni alle ONG non è soggetta a limitazioni di importo ma di incidenza (2%) rispetto al reddito dichiarato. Pertanto, aziende e contribuenti con redditi superiori a 3,5 milioni di euro potranno fruire di rilevanti vantaggi fiscali - risparmio del 40% circa - anche effettuando donazioni di importo complessivamente superiore a 70.000 euro, limite previsto per le donazioni alle ONLUS.
  • Le donazioni devono essere effettuate attraverso sistemi di pagamento tracciabili tipo banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  • Possono costituire oggetto di liberalità anche le donazioni in natura (cessioni di beni e prestazioni di servizi gratuite)